ABB White Paper Monitoraggio Energetico

INTELLIGENT DISTRIBUTION IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE AZIENDALI

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— Linee Guida ENEA: obbligo piano di monitoraggio per le grandi imprese e aziende energivore

Per le aziende che rientrano nell’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia (DM 21 dicembre 2017 - energivori) e per tutte le grandi imprese vige l’obbligo di effettuare diagnosi energetiche sui propri siti con cadenza quadriennale (D.Lgs 102/2014 e s.m.i.). All’interno delle attività previste, vi è un particolare adempimento che interessa il monitoraggio delle utenze e degli indicatori di prestazione energetica. Risulta infatti necessario implementare un apposito piano di monitoraggio al fine di intercettare i consumi più rilevanti ed utilizzare questi dati misurati per creare appositi indicatori di prestazione energetica e per avere dati affidabili per l’implementazione delle stesse diagnosi energetiche. L’attività può essere condotta solo su una parte dei siti di un’organizzazione, nel rispetto del numero minimo definito nelle Linee Guida ENEA e in base ai consumi complessivi di ciascun sito. Il primo passo è quello di determinare i vettori energetici da misurare: è prevista la possibilità di non includere nel piano di monitoraggio quelli meno rilevanti che pesano meno del 10% del totale. Una volta determinati i vettori energetici rilevanti, per ognuno di essi si procede con l’analisi della ripartizione dei consumi per area funzionale, è importante definire la quota parte di consumi impiegata nelle attività principali, nei servizi ausiliari e nei servizi generali. Anche in questo caso è possibile, per ogni vettore energetico oggetto di analisi, escludere le aree funzionali che hanno una rilevanza inferiore al 10% del totale.

Attraverso queste classificazioni si giunge alla conclusione di quali vettori energetici e su quali aree è necessario predisporre apposito piano di monitoraggio, nelle Linee Guida ENEA vengono riportate le percentuali minime di misurazioni da implementare su ogni area funzionale in base alle dimensioni del sito. Proprio per tale ragione ogni misuratore deve contabilizzare esclusivamente i consumi di utenze di attività principali (utenze di processo), o solo utenze di servizi ausiliari oppure solo utenze di servizi generali. Non possono considerarsi validi ai fini del piano di monitoraggio i consumi di contatori che misurano utenze di diverse aree funzionali. Sono invece utilizzabili ai fini del piano di monitoraggio contatori già presenti in sito, l’importante è che rispettino le caratteristiche previste.

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