Quaderno Tecnico Fotovoltaico ABB 2024

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MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

— Manutenzione degli impianti fotovoltaici

Come definito dalla CEI 64-8 parte 6, la manutenzione è la “ combinazioni di azioni eseguite per mantenere o riportare un componente dell’impianto nelle condizioni in cui esso possa soddisfare le prescrizioni specifiche ed effettuare le funzioni richieste ”. La necessità di svolgere la manutenzione deriva da obblighi legislativi attribuiti a soggetti espressamente individuati e dall’esigenza di evitare le conseguenze economiche e sociali causate dall’impossibilità di utilizzare un impianto non sicuro o non funzionale, anche temporaneamente. Un impianto Fotovoltaico è un impianto elettrico a tutti gli effetti. La regolare manutenzione di un impianto elettrico, con le relative verifiche manutentive, è un obbligo giuridico sancito dal DM 37/08 art 8 comma 2 ( “Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite” ); alla luce di quanto sopra, la manutenzione di un impianto fotovoltaico è da considerarsi un obbligo di natura giuridica. Per gli impianti fotovoltaici installati su edifici industriali e/o commerciali, l’obbligo giuridico di manutenzione deriva anche da: • D. Lgs. 81/08: L’art 80 comma 1 del D Lgs 81 08 richiede che il datore di lavoro prenda “le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica”; l’art 80 comma 3 del D Lgs 81 08 riporta “A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti … ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1”; l’art 86 comma 1 del D Lgs 81 08 prevede l’obbligo di effettuare una regolare manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro “comma 1: ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n 462 ,in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”; • DPR 462/01: con riferimento all’impianto di terra, anch’esso connesso all’impianto fotovoltaico, il DPR 462 016 art 4 comma 1 prevede che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale”; • Codice Civile art. 2087: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

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