ABB Quaderno Tecnico Fotovoltaico

PRINCIPI DI PROGETTAZIONE

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P - Cavi in cuniculo affiorante: ventilato (P. 1), chiuso non riempito

(P. 2) e chiuso con riempimento (P. 3)

P. 1

P. 2

P. 3

Q - Cavi in cuniculo interrato

I cavi da utilizzare in sistemi con tensione > 1000 V (fino a 30 kV) possono essere installati in modalità di posa L quando sono muniti di rivestimento metallico per la protezione contro i contatti diretti e indiretti, anche se non muniti di armatura metallica ma debbono essere posti ad una profondità di 1,7 m tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo. Per le modalità di posa M e L in ogni modo le minime profondità di posa (profondità tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo) sono: • 0,5 m per cavi con tensione < 1000 V;

• 0,6 m per cavi con tensione > 1000 V (fino a 30 kV) posati su terreni privati; • 0,8 m per cavi con tensione > 1000 V (fino a 30 kV) posati su terreni pubblici;

• 1,0 m per cavi con tensione > 30 kV posati su terreni privati; • 1,2 m per cavi con tensione > 30 kV posati su terreni pubblici. Per maggiori dettagli sulle modalità di posa di cavi interrati fare riferimento alla CEI 11-17 paragrafo 4.3.11. 3.5.1.3 Cavidotti CC in impianti a tetto Generalmente i cavi per energia di bassa tensione vengono utilizzati per posa entro tubazioni, canalette o su passerelle. Per maggiori dettagli sulle modalità di posa di cavi fare riferimento alla CEI 11-17. Negli impianti a tetto i cavi del generatore fotovoltaico lato CC, dagli estremi delle stringhe agli inverter e/o ai quadri di parallelo stringhe (combiner box) sono posati generalmente in passarelle. Anche in questo caso, per rispettare le prescrizioni della 64-8 parte 7 paragrafo 712.41 e quindi della 64-8 parte 4 paragrafo 412.2.4: • o si debbono utilizzare cavi idonei a resistere alle sollecitazioni elettriche, termiche, meccaniche e ambientali con una protezione che presenta la stessa affidabilità del doppio isolamento come sopra indicato; • oppure i cavi debbono avere un isolamento con tensione nominale non inferiore alla tensione nominale del sistema e debbono essere posati in canalizzazioni o condutture con caratteristiche di isolamento conformi alla serie CEI EN 50085. Ad Agosto 2025 il CEI CT 20 ha chiarito che, sulla base dei criteri costruttivi e di verifica delle performance incluse nella norma EN 50618, i cavi H1Z2Z2-K realizzati secondo la succitata Norma sono considerati idonei a resistere a sollecitazioni elettriche, termiche, meccaniche ed ambientali con una protezione che presenta la stessa affidabilità del doppio isolamento. I suddetti cavi sono quindi idonei di per se a soddisfare i requisiti dell’art. 412.2.4 b). La 64-8 parte 7 al paragrafo 712.521.101 prevede tra anche che «i cavi non devono poggiare direttamente sulla superficie del tetto». Il CEI ha chiarito che tale prescrizione si applica ai cavi che collegano il primo e l’ultimo modulo della stringa all’inverter o al combiner box; sono quindi esclusi dal divieto di poggiare direttamente sulla superficie del tetto i cavi dei moduli fotovoltaici che costituiscono con gli stessi uno specifico prodotto al quale si applica la condizione di protezione della Classe II. A dicembre 2025 è stata pubblicata la delibera ARERA 564/2025/R/EEL che proroga dei termini di cui alla deliberazione 385/2025/R/eel in merito agli interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale. A Gennaio 2026 è stato pubblicato il nuovo allegato A.72 (rev.03) al codice di rete: il nuovo allegato A.72 recepisce quanto previsto dall’ARERA con Delibera 564/2025/R/eel. Requisiti cavidotti per impianti installati in attività soggette a prevenzione incendio Gli impianti fotovoltaici non rientrano di per sé fra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi poiché non sono ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151. Tuttavia, installando un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, si potrebbe variare lo stato di aggravio del rischio dell’attività soggetta. La valutazione delle modifiche e un eventuale aggravio del rischio correlato all’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere sempre valutata da un progettista antincendio. I documenti di riferimento, prodotti dal corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente agli impianti fotovoltaici, sono:

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