ABB Quaderno Tecnico Fotovoltaico

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CONNESSIONE ALLA RETE E ADEGUAMENTI CABINE

— 14.2 Autorizzazione impianti FV con Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, noto come "Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili" (TU FER), è entrato in vigore a partire dal 30 dicembre 2024 e ha introdotto significative novità nei regimi autorizzativi degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. Le Regioni e gli enti locali hanno avuto 180 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni (fino al 28 giugno 2025) e per stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi e/o nell’innalzamento delle soglie di potenza previste. Il Dlgs 190/2024 definisce i regimi amministrativi per: - la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; - gli interventi di potenziamento degli impianti; - gli interventi di modifica degli impianti; - gli interventi di rifacimento totale o parziale degli impianti; - le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ferme restando le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, gli interventi sopra indicati sono considerati dipubblica utilità, indifferibili e urgenti. L’art. 6 del TU FER individua 3 diversi regimi amministrativi per la messa in opera degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica (AU).

14.2.1 Attività edilizia libera

L’art. 7 del TU FER è relativo agli interventi di nuova costruzione di impianti fotovoltaici soggetti al regime di attività di edilizia; gli interventi che ricadono nell’attività di edilizia libera sono: • impianti fotovoltaici con Potenza <12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze; • impianti fotovoltaici a servizio di edifici fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968 con potenze < 1 MW (se installati a terra) e < 12 MW (se installati fuori terra su strutture o edifici esistenti); • impianti fotovoltaici di potenza < 5 MW installati a terra nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; • impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali con potenze < 1 MW (se installati a terra) e < 10 MW (se installati fuori terra su strutture o edifici esistenti); • impianti agrivoltaici di potenza <5 MW. Rientrano inoltre nel regime di attività di edilizia libera anche gli interventi di revamping sugli impianti esistenti (allegato A, sezione II). Qualora gli interventi di revamping comportino un incremento di potenza, la potenza complessiva risultante non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del Codice dell’Ambiente (dlgs 152/2006).

14.2.2 Procedura Abilitativa Semplificatao PAS

L’art. 8 del TU FER è relativo agli interventi di nuova costruzione di impianti fotovoltaici soggetti al regime di Procedura Abilitativa Semplificata o PAS; gli interventi che ricadono nel regime di Procedura Abilitativa Semplificata sono: • impianti fotovoltaici < 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’ 20 del dlgs 199/2021 o cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione o bonifica dell’eternit o dell’amianto o collocati in modalità flottante su specchi d’acqua; • impianti fotovoltaici di potenza > 5 MW e < 15 MW installati a terra nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; • impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza <1 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell’allegato A del TU FER;

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