ABB Quaderno Tecnico Fotovoltaico

CONNESSIONE ALLA RETE E ADEGUAMENTI CABINE

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Rientrano inoltre nel regime di Procedura Abilitativa Semplificatagli interventi su impianti esistenti (allegato B, sezione II), come le modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20 per cento.

14.2.3 Autorizzazione Unica (AU).

L’art. 9 del TU FER è relativo agli interventi di nuova costruzione di impianti fotovoltaici soggetti ad Autorizzazione unica (AU) ; gli interventi che ricadono nel regime di Autorizzazione unica (AU) delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, sono: • impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 300 MW; • impianti fotovoltaici in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all’1 del Dlgs 507/1994. Sono invece soggetti adAU di competenza statale(allegato C, sezione II), gli interventi relativi fotovoltaici con potenza > 300 MW.

— 14.3 Adeguamenti

14.3.1 Delibera AEEG 246/06

L’AEEG (Autorità energia elettrica e Gas) oggi ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) nel 2006 ha stabilito un sistema di penalità/indennizzi per l’adeguamento delle cabine MT degli utenti attivi e passivi connessi alla rete. Oggetto dell’adeguamento erano la protezione generale e il dispositivo generale. Se la cabina MT risulta essere stata adeguata, l’utente attivo/passivo deve aver inviato al DSO la dichiarazione di adeguatezza della cabina MT: solo in questo caso, se l’utenza subisce troppe interruzioni, l’utente ha diritto agli indennizzi automatici e non paga il CTS (corrispettivo tariffario specifico).

14.3.2 Delibera AEEG 84/2012/R/eel – A.70

L’adeguamento all’allegato A.70 del codice di rete è stato introdotto dalla delibera 84/212/R/eel del 26/04/2012. Gli impianti esistenti dovevano essere adeguati entro il mese di ottobre 2012 e i nuovi impianti dovevano essere realizzati secondo quanto previsto dallo stesso allegato A.70 del codice di rete. Il DSO, in assenza di adeguamento da parte di utenti che erano soggetti responsabili di un impianto incentivato, era tenuto a comunicare il mancato adeguamento al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che a sua volta aveva l’obbligo di sospendere gli incentivi sull’impianto incentivato fino a quando questo non veniva adeguato.

14.3.3 Delibera AEEGSI 421/2014/R/eel – A.72

In data 07/08/2014 l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha approvato la delibera AEEG 421/2014/R/EEL denominata Teledistacco che approvava le modifiche all’allegato A.72 del codice di rete. Tale delibera definiva le modalità e le tempistiche per l'adeguamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili (fotovoltaici ed eolici) di potenza maggiore a 100 kW già connessi o da connettere alle reti di MT, per i quali era stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'01/01/2013 La data ultima per l’adeguamento degli impianti esistenti era il 31/01/2016. Il DSO, in assenza di adeguamento da parte di utenti che erano soggetti responsabili di un impianto incentivato, era tenuto a comunicare il mancato adeguamento al Gestore dei servizi energetici (GSE) che a sua volta aveva l’obbligo di sospendere gli incentivi sull’impianto incentivato fino a quando questo non veniva adeguato.

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